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Il nuovo
regolamento ha semplificato, in tema di licenze, la precedente
normativa. Infatti, la certificazione CE sostituisce sia l’esame del
progetto, che il collaudo dell’impianto e quindi non necessitano le
licenze comunali di impianto e di esercizio.
È sufficiente che il proprietario o legale rappresentante dell’ascensore
trasmetta al Comune competente:
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copia della dichiarazione di conformità CE ricevuta dall’installatore,
-
comunicazione del nominativo della ditta di manutenzione,
-
accettazione dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche,
ora biennali.
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Il comune assegna quindi la matricola dell’impianto.
Pertanto, in esecuzione di quanto evidenziato in premessa:
> il costruttore –
installatore può richiedere ad I.C.E.P.I. organismo notificato 0066
ed autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive (con rinnovo
del 13-09-2003):
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l’esame CE del tipo di
componente di sicurezza (All. V-A)
-
l’esame CE del tipo di
ascensore (All. V-B)
-
l’esame finale
dell’impianto (All. VI)
-
la verifica di unico
prodotto (All. X)
-
la verifica della
garanzia qualità prodotti per gli ascensori (All XII)
-
la verifica della
garanzia qualità totale (All XIII)
-
la verifica garanzia
qualità produzione (All XIV)
> il proprietario o
legale rappresentante dell’ascensore può conferire (vedi modulo)
l’incarico ad I.C.E.P.I. per l’esecuzione di:
-
verifiche periodiche,
a cadenza biennale
-
verifiche straordinarie per modifiche dell’ascensore
-
le modifiche che
si apportano agli ascensori sono eseguite per migliorarne
l'efficiente, ma anche per modernizzarli

by courtesy of WITTUR S.P.A:
I.C.E.P.I
conferma sempre al richiedente l’accettazione dell’incarico, documento
da presentare all’amministrazione comunale di competenza. |