Ascensori per Persone

Il nuovo regolamento ha semplificato, in tema di licenze, la precedente normativa. Infatti, la certificazione CE sostituisce sia l’esame del progetto, che il collaudo dell’impianto e quindi non necessitano le licenze comunali di impianto e di esercizio.
È sufficiente che il proprietario o legale rappresentante dell’ascensore trasmetta al Comune competente:

  • copia della dichiarazione di conformità CE ricevuta dall’installatore,
  • comunicazione del nominativo della ditta di manutenzione,
  • accettazione dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche, ora biennali.
     

Il comune assegna quindi la matricola dell’impianto.

Pertanto, in esecuzione di quanto evidenziato in premessa:
 
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il costruttore – installatore può richiedere ad I.C.E.P.I. organismo notificato 0066 ed autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive (con rinnovo del 13-09-2003):

  • l’esame CE del tipo di componente di sicurezza (All. V-A)

  • l’esame CE del tipo di ascensore (All. V-B)

  • l’esame finale dell’impianto (All. VI)

  • la verifica di unico prodotto (All. X)

  • la verifica della garanzia qualità prodotti per gli ascensori (All XII)

  • la verifica della garanzia qualità totale (All XIII)

  • la verifica garanzia qualità produzione (All XIV)

 > il proprietario o legale rappresentante dell’ascensore può conferire (vedi modulo) l’incarico ad I.C.E.P.I. per l’esecuzione di:

  • verifiche periodiche, a cadenza biennale

  • verifiche straordinarie per modifiche dell’ascensore

  • le modifiche che si apportano agli ascensori sono eseguite per migliorarne l'efficiente, ma anche per modernizzarli


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I.C.E.P.I conferma sempre al richiedente l’accettazione dell’incarico, documento da presentare all’amministrazione comunale di competenza.

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