Direttiva PED

Dal 30 maggio 2002 la direttiva 97/23/CE “Pressure Equipment Directive”, convenzionalmente nota come PED, è diventata obbligatoria in tutta la Comunità Europea e, come tutte le direttive europee di prodotto, prevede l’introduzione di organismi notificati incaricati di effettuare la valutazione di conformità di attrezzature/insiemi a pressione rispetto ai Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti nell’allegato I della direttiva stessa.
 
CAMPO D’APPLICAZIONE
La PED si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione della conformità di attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar. Le attrezzature in pressione sono i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza, e gli accessori a pressione, mentre, quando un fabbricante riunisce due o più di queste attrezzature per costituire un tutto integrato, allora si ha un insieme.

SCOPO DELLA DIRETTIVA
La direttiva ha lo scopo principale di garantire la sicurezza degli apparecchi a pressione ad essa conformi.
Il fabbricante, in particolare, ha l’obbligo di analizzare tutti i possibili rischi derivanti dalla pressione e, di conseguenza, progettare e costruire l’attrezzatura tenendo conto della propria analisi. Inoltre la PED ha determinato il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione ed eliminato gli ostacoli agli scambi in questo settore.

I.C.E.P.I. (Istituto di Certificazione Europea dei Prodotti Industriali), autorizzato ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle apparecchiature a pressione con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 4 Dicembre 2003 – G.U. n°2 del 3 gennaio 2004, fornisce tutti i servizi necessari in ambito PED, quali:
 

- procedure di rintracciabilità materiali;
- approvazione dei materiali;
- procedure di costruzione;
- qualificazione personale;
- qualificazione procedimenti di saldatura secondo EN 287, EN 288, EN 729;
- welding book;
- analisi tensioni e collaudi meccanici durante prove in pressione;
- ispezioni visive e dimensionali;

Con l'emanazione dello "Schema di regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n°93" (decreto ministeriale 329/2004) e della circolare ministariale (MAP) del 23 maggio 2005, I.C.E.P.I., in quanto gia organismo gia notificato, può operare come soggetto verificatore nel "controllo della messa in servizio e verifiche successive" ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n° 329.
Pertanto, I.C.E.P.I., su richiesta dell'utilizzatore, formula un'offerta di primo intervento, che prevede la verifica dell'attrezzatura e la riqualificazione periodica, secondo le nuove frequenze, delle successive ispezioni.

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