|
Dal 30
maggio 2002 la direttiva 97/23/CE “Pressure Equipment Directive”,
convenzionalmente nota come PED, è diventata obbligatoria in tutta la
Comunità Europea e, come tutte le direttive europee di prodotto, prevede
l’introduzione di organismi notificati incaricati di effettuare la
valutazione di conformità di attrezzature/insiemi a pressione rispetto
ai Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti nell’allegato I della
direttiva stessa.
 |
CAMPO
D’APPLICAZIONE
La PED si applica alla progettazione, fabbricazione e
valutazione della conformità di attrezzature a pressione e degli
insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile
superiore a 0,5 bar. Le attrezzature in pressione sono i
recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza, e gli
accessori a pressione, mentre, quando un fabbricante riunisce
due o più di queste attrezzature per costituire un tutto
integrato, allora si ha un insieme.
SCOPO DELLA
DIRETTIVA
La direttiva ha lo scopo principale di garantire la sicurezza
degli apparecchi a pressione ad essa conformi. Il
fabbricante, in particolare, ha l’obbligo di analizzare tutti i
possibili rischi derivanti dalla pressione e, di conseguenza,
progettare e costruire l’attrezzatura tenendo conto della
propria analisi. Inoltre la PED ha determinato il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature
a pressione ed eliminato gli ostacoli agli scambi in questo
settore. |
 |
I.C.E.P.I.
(Istituto di Certificazione Europea dei Prodotti Industriali),
autorizzato ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità
delle apparecchiature a pressione con Decreto del Ministero delle
Attività Produttive 4 Dicembre 2003 – G.U. n°2 del 3 gennaio 2004,
fornisce tutti i servizi necessari in ambito PED, quali:
 |
- procedure di rintracciabilità materiali;
- approvazione dei materiali;
- procedure di costruzione;
- qualificazione personale;
- qualificazione procedimenti di saldatura secondo EN
287, EN 288, EN 729;
- welding book;
- analisi tensioni e collaudi meccanici durante prove in
pressione;
- ispezioni visive e dimensionali;
|
 |
|
Con l'emanazione dello "Schema di regolamento recante norme per la messa
in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi
di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n°93" (decreto ministeriale
329/2004) e della circolare ministariale (MAP) del 23 maggio 2005, I.C.E.P.I.,
in quanto gia organismo gia notificato, può operare come soggetto verificatore
nel "controllo della messa in servizio e verifiche successive" ai sensi del
decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n° 329.
Pertanto, I.C.E.P.I., su richiesta dell'utilizzatore, formula un'offerta di
primo intervento, che prevede la verifica dell'attrezzatura e la riqualificazione
periodica, secondo le nuove frequenze, delle successive ispezioni.
|