Impianti difformi dai contenuti delle EN 81-1 e 2 possono essere installati purchè si provveda alla valutazione dei rischi garantendo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES).
A fronte di ciò, per provvedere all'installazione di ascensori privi dei volumi di rifugio il proprietario dovrà sottoscrivere un'istanza di deroga da inviare al Ministero delle Attività Produttive (MAP) corredata dei seguenti documenti:
-disegni dell'impianto;
-certificato CE dell'impinato tipo;
-valutazione dei rischi in relazione alla mancanza di uno o di entrambi gli spazi di sicurezza;
-relazione di calcolo;
-documentazione a supporto della richiesta.
Il MAP, infatti, ha chiarito che la concessione della deroga è subordinata alla presenza di uno dei seguenti fattori:
1)necessità di rendere accessibile un edificio esistente a persone con mobilità ridotte;
2)impossibilità di realizzazione degli spazi di sicurezza a causa di diritti di terzi;
3)vincoli derivanti da regolamenti edilizi o da Sovrintendenze Antichità e Belle Arti.
L'emissione di un verbale di verifica periodica negativo comporta la sua trasmissione da parte dell'Organismo al proprietario e contestualmente al Comune. Il competente ufficio comunale provvederà al fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito positivo.
La verifica straordinaria deve essere richiesta dal proprietario dell'ascensore al medesimo Organismo, che aveva emesso verbale negativo. Tale verifica è volta ad attestare la rimozione delle cause che avevano comportato l'esito negativo della verifica periodica.
Le piattaforme elevatrici per disabili ed i montacarichi per il trasporto di sole cose non sono soggetti all'applicazione del D.P.R. 162/99, in quanto si tratta di macchine rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 459/96.
Come riportato nella Circolare del 14/04/1997 n°157296, tali elevatori (montacarichi e piattaforme) sono soggetti a verifiche periodiche biennali da eseguirsi, per incarico del proprietario, da parte di un Organismo autorizzato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 459/96.
Inoltre, la licenza di esercizio di tali impianti si intende automaticamente concessa previa comunicazione da parte del proprietario al sindaco contenente:
-indirizzo dello stabile;
-portata, corsa e numero delle fermate dell'elevatore;
-dichiarazione di conformità della ditta costruttrice dell'elevatore;
-indicazione della ditta incaricata della manutenzione;
-accettazione dell'incarico ad eseguire le verifiche periodiche da parte di Organismo.
La valutazione dei rischi (risk assessment) è un metodo di indagine volto all'individuazione, eliminazione e riduzione dei rischi legati a particolari attività e/o condizioni.
Il rischio viene studiato in base a due parametri fondamentali (la frequenza e la severità), che permettono di classificare il grado di accettabilità del rischio legato ad un evento. Ne consegue che finchè un rischio non viene considerato "accettabile", occorrerà adottare tutte le misure di sicurezza atte alla protezione delle persone ed alla salvaguardia delle cose.
Le norme armonizzate (quali sono la EN 81-1 e 2) sono testi di tipo volontario: l'installatore può rispettarne i contenuti ottenendo una presunzione di conformità alla norma, ma può anche realizzare un impianto non conforme ad essa. In questo caso egli è tenuto a garantire il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza contenuti nella norma mediante l'individuazione di misure di sicurezza correttive conseguenti alla valutazione dei rischi o mediante il rispetto di altre norme di buona tecnica. Perciò, nel caso di impianti che presentino deviazioni dalle EN 81-1 e 2, l'installatore dovrà produrre una valutazione dei rischi, nella quale dovrà considerare i rischi derivanti dalle non conformità alla norma e definire le relative misure di sicurezza da attuare al fine di eliminare o, se impossibile, ridurre il rischio. Tale valutazione dovrà, infine, essere validata da un Organismo notificato.
Come noto, gli impianti installati prima del 1999 non sono tenuti a presentare dispositivi di telesoccorso. Per gli ascensori installati, invece, tra il 1999 e il 10/02/2004 gli allarmi remoti devono rispondere alle specifiche contenute nelle norme EN 81-1 e 2, che però non forniscono indicazioni dettagliate sul loro funzionamento.
Con l'armonizzazione della norma EN 81-28 sono stati definiti i requisiti essenziali degli allarmi remoti: gli impianti installati dopo il 10/02/2004, pertanto, devono presentare
dispositivi di allarme dotati di un filtro in grado di eliminare l'allarme in presenza di uno dei seguenti eventi:
- la cabina è nella zona di sbloccaggio porte e le porte di cabina e piano sono completamente aperte;
- la cabina è in movimento e le porte stanno per aprirsi al raggiungimento della successiva fermata.
Il filtro non agisce in manutenzione e/o riparazione.
La fine dell'allarme deve essere attivata solo dall'impianto. Eventuali guasti o interruzioni dell'alimentazione elettrica non devono inficiare il funzionamento del telesoccorso; il dispositivo di allarme deve consentire l'identificazione dell'impianto anche durante le prove e deve simulare automaticamente almeno ogni 3 giorni l'invio del segnale di allarme con conseguente connessione al sistema di ricezione.
La norma, inoltre, riconosce che la responsabilità del collegamento dell'impianto ad un servizio di soccorso è da riporsi nel proprietario dell'ascensore. Il servizio di soccorso deve essere un'organizzazione capace di ricevere gli allarmi e soccorrere le persone intrappolate nell'ascensore; può essere parte della ditta incaricata della manutenzione oppure può essere esterna ad essa.