Il D.P.R. n. 462/2001 introduce
rilevanti innovazioni e semplificazioni nel procedimento per la denuncia
di installazione e la verifica periodica della messa a terra degli
impianti elettrici, dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche e di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro
pericolosi. La nuova procedura prevede che:
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l'omologazione dell'impianto di terra e di
protezione dai fulmini venga di fatto effettuata con la verifica
dell'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità. Vengono quindi abrogati i modelli A e B di
denuncia degli impianti;
-
al datore di lavoro rimane solo l'obbligo,
entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, di
inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL, all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti (tramite lo sportello unico
comunale per le attività produttive, ove operante);
-
nel caso di impianti installati in cantieri,
in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio
in caso di incendio, essendo stato abrogato anche il modello C, il
datore di lavoro deve comunque comunicare entro trenta giorni la
messa in esercizio dell'impianto all'ISPESL, all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti. In questo caso la prima verifica
sulla conformità deve essere effettuata dall'AUSL o dall'ARPA;
-
il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
regolare manutenzione degli impianti (per questa prima tipologia
di controlli è possibile avvalersi di personale interno
qualificato, professionisti, installatori o manutentori
esterni);
-
il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di
richiedere le verifiche periodiche, con frequenza che dipende
dalla tipologia dell'impianto, allo scopo di verificare il buon
risultato della regolare manutenzione. Questo tipo di verifiche
può avere periodicità biennale nel caso di impianti in cantieri,
locali adibiti ad uso medico ed ambienti a rischio di incendio,
periodicità quinquennale in tutti gli altri casi.
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le verifiche possono essere eseguite da
Organismi di Ispezione appositamente abilitati dal Ministero delle
Attività Produttive, oltre che da ASL,/ARPA;
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Le nuove
disposizioni legislative si applicano anche agli impianti già
esistenti.
I.C.E.P.I. è
organismo d'ispezione di tipo A, abilitato ad effettuare le verifiche
periodiche e straordinarie per le seguenti tipologie d'impianto:
-
Installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche;
-
Impianti di
messa terra d'impianti alimentati a 1000 V;
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Impianti di
messa terra d'impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
-
Impianti di
luoghi con pericolo d'incendio od esplosione;
con decreto
del 07. Aprile 2006.

Per
determinare tali conformità, l’istituto esegue esami, prove e verifiche in
ottemperanza alle direttive vigenti.
I.C.E.P.I.
dispone d’idonea strumentazione e personale qualificato in grado di
operare su svariate tipologie d’impianti e di sistemi di distribuzione, e
nello specifico è in grado di realizzare le seguenti:
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Misure
di resistenza di terra, impedenza anello di guasto e tensioni di passo e
contatto;
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Misure
di continuità dei conduttori equipotenziali e degli elementi disperdenti
appartenenti;
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Verifiche
d’impianti elettrici sia in ambienti ordinari che non (cantieri edili,
locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso
d’incendio e ambienti con rischio
d’esplosione). |